Statuto Consortile
Art. 1 – Costituzione
È costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, un consorzio con attività esterna con sede in Lodi – Parco tecnologico Padano, Via Einstein, Località Cascina Codazza, denominato:
“CIB – Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione”
In relazione alle attività necessarie per il conseguimento del suo oggetto il Consiglio Direttivo potrà istituire altri uffici dove lo ritenga opportuno in tutto il territorio della Unione Europea.
Art. 2 – Natura
Il consorzio ha lo scopo meglio definito infra all’articolo 5, nel rispetto delle norme di legge in materia di consorzi con attività esterna.
Il consorzio non ha scopo di lucro e gli è fatto espresso divieto di distribuire gli eventuali utili che dovranno essere reinvestiti negli scopi meglio indicati al seguente art. 5.
Art. 3 – Durata
Il consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
Art. 4 – Consorziati
Possono essere Consorziati:
1. Le imprese agricole singole o associate che producono energia rinnovabile con l’utilizzo di biomassa prevalentemente agricola, nonché i consorzi tra i soggetti suddetti (soci ordinari).
2. Le imprese produttrici di sistemi e componentistica che operino nel campo della digestione anaerobica e della gassificazione da biomassa (soci aderenti).
Possono partecipare all’attività del Consorzio, pur non assumendo la qualifica di Consorziati:
1. Enti privati e pubblici, Associazioni, Istituti di ricerca, persone fisiche e giuridiche che operino, rappresentino o abbiano affinità nel settore della digestione anaerobica, della gassificazione e della cogenerazione che contribuiscano a vario titolo al raggiungimento degli scopi sociali (soci istituzionali);
2. Le imprese che sostengono, attraverso i loro prodotti e i loro servizi, il processo produttivo e collaborano al progetto di sviluppo del settore del biogas e della gassificazione (soci sostenitori).
Tra i Consorziati soci ordinari è attribuito la qualifica di Consorziati Fondatori alle imprese che hanno dato vita al Consorzio e a quelle che vi abbiano aderito entro il 31 dicembre 2007.
Art. 5 – Scopo
Il Consorzio ha per scopo, mediante la collaborazione con gli Enti Pubblici preposti per legge e gli enti privati, di promuovere e sviluppare il settore del biogas e della gassificazione da biomasse agricole ed agroindustriali, di promuovere e perseguire la politica dell’ottimizzazione dei processi produttivi dei Consorziati ottenuta attraverso il miglioramento dell’efficienza nel processo produttivo, la riduzione dei costi di gestione, un miglior impatto della produzione sul territorio.
Tutto questo sarà alla base della creazione di un marchio per la valorizzazione del prodotto, che potrà essere adottato da tutte le imprese consorziate produttrici di energia rinnovabile ottenuta utilizzando prevalentemente biomassa agricola, garantito da idonee procedure di certificazione.
Art. 6 – Attività
Il Consorzio coordina e promuove le attività delle imprese dei Consorziati, operando in particolare ai seguenti fini:
- a) la promozione, mediante la collaborazione con gli Enti Pubblici preposti per legge e gli enti privati, del biogas e della gassificazione in Italia, nonché la promozione della produzione energetica dei Consorziati, con particolare riferimento a quella ottenuta con l’utilizzo di biomassa prevalentemente agricola;
- b) la promozione del corretto utilizzo del digestato, prodotto derivante dal processo di digestione anaerobica, nelle attività agricole e in altri impieghi alternativi;
- c) la promozione dell’efficienza energetica attraverso lo studio di forme innovative di utilizzo del calore prodotto dal processo di cogenerazione;
- d) la promozione presso gli Enti Pubblici preposti di una semplificazione nella normativa di autorizzazione e di gestione degli impianti dei Consorziati;
- e) la tutela ed il controllo delle corrette metodologie e procedure di produzione energetica anche attraverso l’emanazione di regolamenti e/o codici comportamentali;
- f) la promozione di iniziative volte alla commercializzazione e alla corretta destinazione del digestato e dei prodotti derivanti dal processo di gassificazione;
- g) la promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle frazioni organiche dei Consorziati, sia favorendo l’ottimizzazione di impianti esistenti, che la realizzazione di nuovi impianti;
- h) assistenza normativa e contrattualistica riferite in via principale all’attività di microgenerazione ottenuta prevalentemente con biomassa agricola;
- i) la ricerca, lo studio e la divulgazione uniforme di informazioni relative a metodologie e tecniche concernenti la produzione energetica da biogas o gassificazione;
- j) la promozione della ricerca di ritrovati inventivi;
- k) l’organizzazione e la gestione, anche a mezzo di altri enti di servizi informativi, di corsi di formazione ed aggiornamento sui metodi di produzione energetica da biogas e gassificazione e sul recupero delle frazioni organiche compostabili e delle biomasse e dei possibili impieghi nonché sui processi tecnologici;
- l) la definizione di accordi ed intese con organismi pubblici e privati finalizzati al perseguimento degli scopi statutari;
- m) il conseguimento, in proprio o mediante assistenza ai Consorziati, di agevolazioni e provvidenze previste da leggi, regolamenti e norme di enti, di imprese ed istituzioni pubbliche e private, anche internazionali;
- n) la fornitura di servizi agli associati.
Il Consorzio si propone di promuovere, organizzare gli acquisti e la vendita di prodotti e servizi utili alle imprese consorziate, nonché eventualmente di beni strumentali per i medesimi Consorziati; esso potrà agire quale mandatario dei Consorziati, e promuovere e/o stipulare con i fornitori ed i clienti accordi quadro con oggetto gli acquisti e la vendita dei beni e prodotti rientranti nella gamma e nelle finalità suddette, compiendo inoltre quanto necessario per l’esatto svolgimento delle attività rientranti nell’oggetto come sopra descritto ivi compreso:
- a) creare marchi di qualità e marchi collettivi;
- b) assistere i Consorziati nell’esercizio della loro attività di produzione e commerciale organizzando ogni opportuna forma di aggiornamento, assistenza tecnica e consulenza e partecipando ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una più alta qualificazione della categoria;
- c) promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e di approfondimento tecnico – scientifico, anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici correlati agli scopi sociali del Consorzio, con strumenti propri e di terzi;
- d) organizzare in Italia e all’estero manifestazioni e convegni allo scopo di studiare o procurare la soluzione di problemi di interesse dei Consorziati;
- e) attivare forme di collaborazione con società di risparmio energetico per azioni di sviluppo dell’efficienza energetica.
Art. 7 – Adesioni ad altri consorzi
Per il conseguimento dei suoi scopi il Consorzio potrà aderire ad altri consorzi, a società consortili, a società di capitali o a forme associative di carattere interregionale, nazionale ed internazionale.
Art. 8 – Fondo consortile
Il fondo consortile è costituito dall’ammontare delle quote di partecipazione versate da ciascuna impresa consorziata e dai beni con tali quote acquistati.
La quota è determinata in euro 100,00 (cento virgola zero zero) per ciascuno dei Consorziati.
Quanto stabilito avrà valore come quota di partecipazione al fondo consortile anche per i nuovi Consorziati e come quota da liquidare ai Consorziati esclusi o receduti, salvo diversa determinazione dell’Assemblea.
Art. 9 – Contributi
I costi di gestione del Consorzio saranno coperti dai Consorziati nonché dai soci istituzionali e dai soci sostenitori con la quota annuale, definita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea, nonché dagli eventuali proventi derivanti dalla attività consortile.
In occasione della presentazione del bilancio annuale, il Consiglio Direttivo determinerà l’ammontare del contributo dovuto dai Consorziati, secondo i criteri stabiliti nel regolamento consortile approvato dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo potrà richiedere in corso d’anno ai Consorziati versamenti da computare in acconto dei contributi di cui al presente articolo.
Art. 10 – Ristorni
Gli eventuali corrispettivi, provvigioni, premi e/o contributi di qualsiasi genere e natura che il Consorzio dovesse percepire da fornitori o clienti da esso trattati o da altri soggetti, potranno essere ristornati ai Consorziati, previa determinazione del Consiglio Direttivo dei criteri di ristorno.
Art. 11 – Ammissione nuovi Consorziati
L’impresa che intende far parte del Consorzio dovrà inoltrare la propria domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo corredandola con apposita dichiarazione, anch’essa a firma autografa del legale rappresentante dell’impresa, attestante:
- a) la conoscenza delle norme statutarie e di quelle del regolamento consortile in atto;
- b) la conoscenza dei mandati da rilasciare al Consorzio;
- c) la conoscenza dei componenti dei vari organi consortili (Consiglio Direttivo, ecc.);
- d) l’espressa accettazione di tutto quanto sopra.
Sull’ammissibilità della domanda di ammissione e sull’ammissione delibera il Consiglio Direttivo.
La qualità di consorziato viene acquisita, previo versamento della quota di fondo consortile e della prima quota annuale, dopo l’avvenuta iscrizione nel libro soci da effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo in conformità al disposto dell’art. 2612 del codice civile.
Art. 12 – Doveri dei Consorziati
I Consorziati si impegnano:
- a) ad ottemperare alle norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento consortile;
- b) a partecipare, salvo deroga del Comitato Direttivo, nei modi e tempi indicati, alle iniziative indicate dal Regolamento Consortile;
- c) ad ottemperare agli obblighi ed alle indicazioni stabilite per il raggiungimento degli scopi del Consorzio;
- d) a partecipare, nel limite del possibile, alle operazioni di acquisto di gruppo promosse dal Consorzio;
- e) a fornire, nei tempi prescritti e nelle modalità richieste, su semplice richiesta del Consiglio Direttivo, i dati e le informazioni richiesti dal Regolamento Consortile;
- f) a non divulgare atti e fatti del Consorzio o dei Consorziati, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi indistintamente riservati;
- g) a comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione della compagine sociale della propria società;
Ogni consorziato è tenuto a collaborare nello sviluppo dei prodotti di marchio del Consorzio.
Parimenti è obbligo dei Consorziati comunicare ogni modifica di patti sociali o il trasferimento di quote o di azioni, sia mortis causa, sia per atto tra vivi, che possa identificarsi come passaggio ad altri del controllo diretto o indiretto della loro società. In caso di trasferimento a terzi dell’azienda per atto tra vivi da parte delle imprese consorziate, l’acquirente non subentra nel contratto di Consorzio e potrà essere ammesso come nuovo consorziato con la procedura sopra stabilita.
Art. 13 – Recesso
Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio, fatti salvi il rispetto da parte del Consorziato recedente dei contratti in essere e degli impegni assunti; il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Esclusione
L’inadempienza degli obblighi scaturenti dal presente statuto, l’inosservanza delle norme del regolamento consortile ed ogni altro comportamento che, a giudizio del Consiglio Direttivo, possa direttamente od indirettamente comportare danno o pregiudizio al Consorzio o ad alcuno dei Consorziati o in alcun modo intralciare il miglior funzionamento dell’attività consortile, costituiscono causa di esclusione di diritto dell’impresa in difetto. Sono inoltre, in particolare, cause di esclusione del consorziato:
- a) il mancato versamento degli oneri e dei contributi consortili senza giustificati motivi e decorsi 60 (sessanta) giorni dalla messa in mora;
- b) il mancato conferimento dei mandati richiesti dal Consorzio per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 5 che precede, o la loro revoca;
- c) il mancato rispetto di quanto previsto da una delle disposizioni dell’art. 12 che precede;
- d) un comportamento che in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente il Consorzio o che fomenti dissidi o disordini fra i Consorziati;
- e) la perdita dei requisiti per l’ammissione indicati nell’art. 4 che precede;
- f) l’assoggettamento a procedura concorsuale;
- g) ogni modifica di patti sociali o trasferimento per atto tra vivi di titolarità, non avallati dal Consiglio Direttivo, di quote o azioni, che possa identificarsi come passaggio ad altri del controllo diretto od indiretto della società consorziata.
L’esclusione del consorziato è deliberata dal Consiglio Direttivo ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso, anche senza necessità di espressa motivazione e ratificata con inappellabile decisione dell’Assemblea da prendersi con voto unanime di tutti i Consorziati aventi diritto di voto. I Consorziati da escludere non avranno ovviamente in tale circostanza diritto di partecipare alla votazione.
La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al consorziato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 15 – Effetti del recesso e dell’esclusione e rimborsi
La comunicazione del recesso e/o l’operatività di esclusione non fanno venir meno gli obblighi ed oneri economici che il consorziato ha assunto nei confronti del Consorzio in relazione a tutto l’esercizio in corso, nonché gli eventuali ristorni a lui spettanti, salva la definitiva determinazione degli uni e degli altri in sede di successiva approvazione del bilancio consuntivo (in occasione della quale gli verrà anche liquidata
la quota consortile di sua spettanza secondo quanto previsto all’art. 8 che precede). In ogni caso, dal momento del recesso e/o dell’operatività della deliberazione di esclusione, il consorziato non potrà partecipare, né direttamente né per il tramite di persone facenti parte della sua impresa, all’attività consortile e agli organi del Consorzio e decadrà da qualsiasi mandato conferito al Consorzio.
In caso di esclusione è fatto salvo il diritto del Consorzio all’indennizzo per ogni eventuale maggior danno e/o spesa.
Il consorziato escluso o receduto si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal Consorzio per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi; ove non lo facesse, resta inteso che, fermo restando il disposto dell’art. 2615 del codice civile, saranno posti a suo totale carico gli eventuali gravami e oneri inerenti e conseguenti.
Successivamente al recesso e/o dall’esclusione il consorziato sarà tenuto e non divulgare atti e fatti del Consorzio, ivi compresi gli accordi quadro, comunque ne sia venuto a conoscenza.
Art. 16 – Organi del Consorzio
Sono organi del consorzio:
- a) l’Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Direttore;
- f) il Comitato Tecnico – Scientifico;
- g) la Commissione Tecnica;
- h) il Revisore dei Conti.
Art. 17 – Assemblea
L’assemblea è costituita dai Consorziati e deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio annuale conclusosi al 31 dicembre precedente, entro due mesi dalla sua chiusura, nonché per l’approvazione del bilancio preventivo.
Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
L’assemblea inoltre dovrà essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta un numero di Consorziati non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del totale degli iscritti al Consorzio, indicando le materie da trattare.
La convocazione avviene con avviso da inviarsi almeno 7 giorni prima della riunione, con raccomandata o telegramma (anche per telefax o posta elettronica, ai Consorziati che a tal fine abbiano indicato per iscritto al Consorzio il numero a cui inviarlo), indicando l’ora, il giorno, il luogo e l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno. All’avviso di convocazione dovranno essere allegate le bozze dei testi e dei documenti oggetto di deliberazione, qualora la deliberazione abbia ad oggetto le modifiche dello statuto o del regolamento del Consorzio e l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
L’assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo del territorio nazionale in considerazione delle esigenze di rappresentatività e partecipazione territoriale dei Consorziati.
I componenti del Consiglio Direttivo possono essere invitati a presenziare alle riunioni dell’assemblea.
Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da un familiare coadiuvante, un contitolare o da un altro consorziato, mediante delega scritta che potrà essere rilasciata in conformità a quanto stabilito dall’art. 2372 commi 2 e 3 del codice civile. Ogni delegato non può rappresentare più di un consorziato.
Salvo diversa disposizione dell’assemblea, il consorziato che sia stato messo in mora per l’adempimento degli obblighi consortili, non può esercitare diritto di voto.
Spetta al Presidente la verifica della legittimazione al voto.
Delle deliberazioni dell’assemblea dovrà essere redatto verbale a cura del Presidente e di un segretario, anche estraneo.
I verbali sono conservati presso la sede del Consorzio.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
- a) preliminare decisione circa l’ammissione e il diritto al voto del consorziato che sia stato messo in mora per l’adempimento degli obblighi consortili;
- b) nomina o revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e determinazione dei loro eventuali compensi;
- c) nomina o revoca dei componenti delle commissioni, su proposta del Consiglio Direttivo, ed eventuale determinazione dei loro compensi;
- d) approvazione del bilancio di esercizio che dovrà chiudersi al 31 dicembre di ogni anno; e approvazione del bilancio preventivo;
- e) approvazione del regolamento consortile e delle sue modificazioni;
- f) decisione su tutti gli altri argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza della legge.
L’assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
- a) modificazione dello statuto e determinazione della quota di partecipazione al fondo consortile;
- b) scioglimento del Consorzio e nomina dei liquidatori;
- c) esclusione di imprese consorziate.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita e può validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno il 50% dei Consorziati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consorziati presenti o rappresentati.
L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di una maggioranza di Consorziati che rappresenti più della metà del numero dei Consorziati aventi diritto di voto, dovendosi per l’effetto tale quorum considerarsi anche quorum costitutivo.
In difetto di convocazione l’assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati tutti i Consorziati nonché ognuno dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti, ove nominato.
Le deliberazioni dell’assemblea prese in conformità a quanto sopra vincolano tutti i Consorziati ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.
Art. 18 – Presidente
È nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci ordinari suoi membri, dura in carica tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, ed è rieleggibile.
Ad esso è attribuita la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio con i conseguenti poteri di firma.
Al Presidente spetta:
– di convocare e presiedere l’assemblea ed il Consiglio Direttivo.
– di dare le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
– di adempiere gli incarichi espressamente conferitigli dall’assemblea o dal Consiglio Direttivo;
– di vigilare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
– di adempiere tutte le funzioni attribuitegli dal presente statuto e dal regolamento consortile.
In caso di assenza del Presidente, o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal più anziano di età dei vicepresidenti eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo o, in mancanza di loro nomina, dal più anziano di età dei componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 19 – Consiglio Direttivo
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 26 (ventisei) membri nominati tra i legali rappresentanti, titolari o coadiuvanti dei Consorziati e dei rappresentanti dei soci istituzionali. La maggioranza nel Consiglio deve essere composta da rappresentanti dei soci ordinari o da persone da essi designate, almeno un terzo del Consiglio dovrà essere composto da rappresentanti dei soci aderenti o da persone da essi designate.
Essi durano in carica tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio annuale della carica, secondo quando stabilito dall’assemblea al momento della nomina, e sono comunque rieleggibili.
È incompatibile con la carica di consigliere chi ricopre incarichi in Consorzio Associazioni che esercitino attività concorrente a quelle del Consorzio.
Il Presidente deve essere eletto tra i soci ordinari, mentre il Vice Presidente tra i soci aderenti
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento degli scopi consortili, fatta eccezione per quegli atti che il presente statuto demanda all’assemblea.
Il Consiglio Direttivo in particolare:
- a) determina la politica di gestione del Consorzio;
- b) individua al suo interno il Comitato Esecutivo;
- c) nomina il direttore determinandone i poteri;
- d) provvede alla gestione del fondo consortile e a compiere tutte le operazioni finanziarie, ivi incluse le richieste di fidi, necessarie per il raggiungimento degli scopi consortili;
- e) sorveglia l’attività di tutti gli uffici e servizi e ne coordina l’amministrazione;
- f) vigila sull’andamento dell’attività consortile e sul comportamento dei Consorziati;
- g) predispone il piano operativo e strategico di sviluppo del Consorzio nonché il bilancio annuale di esercizio e lo sottopone all’assemblea per l’approvazione;
- h) determina i contributi dovuti dai Consorziati secondo quanto previsto dall’art. 9 che precede;
- i) determina i poteri delle commissioni, sovrintendendo sulle stesse e indicando le linee guida da seguire e i fornitori e clienti operanti a livello nazionale o internazionale con cui esse devono trattare;
- j) redige il regolamento consortile;
- k) predispone i mandati da far firmare ai Consorziati;
- l) propone l’ammissione e l’esclusione dei Consorziati;
- m) adempie tutte le funzioni attribuitegli dal presente statuto e dal regolamento.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno il 50% dei consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed è necessario che esse siano adottate col voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
Delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale in apposito libro tenuto presso la sede.
Alle riunioni del consiglio, su richiesta del Presidente o di altro consigliere chiamato a presiedere il consiglio, può presenziare una persona estranea anche con funzioni di segretario.
Al Presidente ed ai componenti il Consiglio Direttivo potrà essere corrisposto, con decisione dell’assemblea, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio della funzione.
L’assemblea può inoltre assegnare loro indennità di altra natura.
Art. 20 – Direttore
Il direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica sino a revoca o dimissioni.
Il direttore può assumere i poteri che il consiglio riterrà di delegare.
Al direttore è affidata la direzione del Consorzio e l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Direttore del Consorzio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi del Consorzio e di proporre quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utile al conseguimento degli scopi consortili.
Al Direttore spetterà, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio della funzione, un compenso stabilito dal Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Comitato Esecutivo
I componenti del Comitato Esecutivo sono nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra i componenti dello stesso. Il Comitato Esecutivo è composto da 3 (tre)a 9 (nove) membri, dei quali la quota dei 2/3 individuata tra i membri del Consiglio Direttivo aventi la qualifica di soci ordinari ed 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo aventi la qualifica di soci aderenti.
Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio annuale della carica.
Il Comitato esecutivo svolgerà le seguenti funzioni:
- a) dovrà curare la gestione operativa del Consorzio relazionandosi con tutti i soggetti che vi collaborano a vario titolo;
- b) dovrà sviluppare il Piano Operativo e Strategico del Consorzio;
- c) dovrà seguire e coordinare l’attività delle Commissioni, dei Gruppi e dei Comitati;
- d) adempie tutte le funzioni attribuitegli dal presente statuto e dal regolamento.
Art. 22 – Comitato Tecnico-Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dal Consiglio Direttivo che ne determina gli eventuali compensi tra membri in rappresentanza dei soci ordinari ed aderenti, membri in rappresentanza degli Enti aderenti e membri in rappresentanza di professionalità del mondo della ricerca e delle Istituzioni.
Il Comitato tecnico resta in carica tre anni e i suoi membri sono rinominabili.
Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è tenuto a presentare una relazione annuale sulle attività propria e dei gruppi di lavoro al Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo.
Art. 23 – Attribuzioni del Comitato Tecnico-Scientifico
L’attività del Comitato tecnico ha rilevanza solo interna al Consorzio e le sue proposte vengono sottoposte al Consiglio Direttivo per l’adozione di eventuali successive delibere che hanno valenza esterna.
L’attività del comitato tecnico è indirizzata dal Presidente che garantisce il necessario collegamento con il Consiglio Direttivo.
Le proposte del Comitato Tecnico-Scientifico sono prese a maggioranza dei presenti.
Di ogni riunione del Comitato tecnico viene redatto apposito verbale tenuto agli atti del Consorzio.
Il Comitato Tecnico-Scientifico:
- a) svolge la propria attività seguendo gli orientamenti forniti dal Comitato Esecutivo su temi pertinenti la produzione di biogas e la gassificazione;
- b) fornisce al Consiglio Direttivo i parametri e gli schemi tecnici per la predisposizione e aggiornamento della parte tecnica dei regolamenti previsti dallo statuto;
- c) reperisce le informazioni sulla presenza e sul livello qualitativo dei centri di ricerca scientifici e tecnologici delle cui competenze il Consorzio si avvarrà per la realizzazione degli scopi statutari;
- d) si rapporta con i centri di ricerca scientifici e tecnologici, individuati sulla base di quanto emerso al punto c), con le forme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e) reperisce informazioni sul livello qualitativo di Società di Certificazione e strutture tecniche abilitate, pubbliche o private, al fine di garantire la disponibilità di strumenti idonei alle verifiche periodiche di qualità previste dai regolamenti consortili;
- f) promuove e coordina la formazione dei Gruppi di Lavoro. I gruppi di lavoro costituiscono le sedi di approfondimento tecnico dei temi specificati: i tecnici possono partecipare, in virtù della competenza e preparazione, a più di un gruppo di lavoro; in ogni Gruppo di Lavoro un membro del Comitato tecnico ricoprirà la carica di Coordinatore del Gruppo e documenterà e relazionerà al Comitato tecnico l’andamento dei lavori;
- g) esamina i documenti elaborati dal Gruppo di Lavoro, evidenziandone le implicazioni di carattere tecnico, economico, sociale e politico, portando quanto emerso all’evidenza del Consiglio Direttivo;
- h) acquisisce informazioni, anche avvalendosi dei gruppi di lavoro, sullo stato dell’arte del settore della produzione di biogas nelle diverse articolazioni, ed elabora proposte per garantire livelli di produzione sempre più elevati e qualitativi;
- i) valuta, insieme al Comitato Esecutivo le esigenze formative inerenti il settore del biogas e della gassificazione e, di conseguenza, propone al Consiglio Direttivo l’istituzione di specifici seminari, convegni o corsi di formazione professionale;
- j) esercita le altre funzioni attribuitagli dal presente statuto, dai regolamenti consortili, dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Direttivo.
Gli elaborati del comitato tecnico e dei gruppi di lavoro non possono essere modificati né dal Consiglio Direttivo né dal Comitato Esecutivo senza un preventivo accordo.
Il Consiglio Direttivo è l’unico organo del Consorzio che decide la diffusione all’esterno dei contenuti degli elaborati del Comitato tecnico e dei gruppi di lavoro.
Art. 24 – Commissione Tecnica
La commissione tecnica è un organo collegiale consultivo del Consorzio ed è composto dai tecnici indicati per iscritto dai soci aderenti e rimane in carica per tre esercizi.
Ogni socio aderente potrà indicare un solo tecnico che potrà rappresentare più soci.
Presidente della Commissione tecnica è il Vice-Presidente del Consorzio, o un suo delegato, che presiede senza diritto di voto.
La Commissione rappresenta l’organo assembleare dei tecnici, nel quale si discutono i temi di carattere generale inerenti al settore del biogas e della gassificazione, e ad essa vengono attribuite le seguenti funzioni:
- a) formula proposte sulla strategia di comunicazione del Consorzio da presentare al Consiglio Direttivo;
- b) Tratta tutti i problemi tecnologici e normativi relativi alla sicurezza e costruzione di impianti di biogas e gassificazione.
Art. 25 – Revisione dei Conti
È facoltativa la nomina, da parte dell’Assemblea, di un Revisore dei Conti che dovrà svolgere attività di revisione per gli aspetti economici e finanziari del Consorzio.
Si applicheranno al Revisore dei Conti, per espressa previsione statutaria ed in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.
Art. 26 – Scioglimento
Il consorzio si scioglie oltre che per le cause previste dalla legge, nel caso che il numero dei Consorziati si riduca a meno di cinque.
Art. 27 – Liquidazione
La liquidazione del consorzio e del fondo consortile sarà compiuta da uno o più liquidatori nominati dall’Assemblea che delibererà lo scioglimento.
I liquidatori così nominati potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compresa la vendita anche in blocco dei beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni o compromessi. Essi rappresenteranno il consorzio anche in giudizio.
Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività – ivi compresi gli eventuali conguagli in dare e avere sui contributi versati dai Consorziati e gli eventuali ristorni – i liquidatori redigeranno il rendiconto finale e ripartiranno eventuali residui attivi in base al fondo consortile versato.
Art. 28 – Altre norme
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.
Art. 29 – Clausola arbitrale
Qualunque controversia inerente al patto consortile, o da esso dipendente, che possa sorgere tra il Consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui i primi due eletti dalle Parti in contestazione, ed il terzo eletto d’accordo tra i primi due, ed in mancanza d’accordo, dal Presidente del Tribunale di Lodi.
La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale, notificherà alle parti interessate, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri, indicando l’arbitro di sua designazione.
In ogni caso, di tale comunicazione dovrà essere inviata copia al Consorzio.
Nei venti giorni successivi la controparte ha diritto di proporre altri quesiti e deve indicare per iscritto l’arbitro di sua designazione.
Ove manchi l’accordo sull’elezione del terzo arbitro, la parte più diligente può provocarne la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Lodi.
Nel caso in cui una parte voglia impugnare in via arbitrale una deliberazione o un provvedimento del Consorzio, dovrà promuovere il giudizio arbitrale con le norme di cui sopra nel termine perentorio di giorni venti dalla data della comunicazione fattagliene.
Nel caso di contestazione dei Consorziati il termine di giorni 20 (venti) decorre dalla data della notizia del fatto, che provoca la contestazione, pervenuta alla parte interessata.
Nell’uno e nell’altro caso scaduto tale termine, la parte decade dal diritto d’impugnativa.
Nel caso di contestazione tra il Consorzio ed i Consorziati, ove non si raggiunga in seno al Consiglio l’accordo sulla indicazione dell’arbitro da designarsi dal Consorzio (essendo esclusi dal voto i rappresentanti del consorzio interessato) esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Lodi.
Il Collegio arbitrale ha funzione di amichevole compositore, ed avrà le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.